PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia di Bassano del Grappa).

      1. È istituita la provincia di Bassano del Grappa, nell'ambito della regione Veneto, con capoluogo Bassano del Grappa.

Art. 2.
(Circoscrizione territoriale della provincia di Bassano del Grappa).

       1. La circoscrizione territoriale della provincia di Bassano del Grappa è costituita dai seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze San Lorenzo, Pove del Grappa, Pozzoleone, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, Maser, Fonte, Asolo, Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Monfumo, Pederobba, Possano, Cittadella, Galliera Veneta, Fontaniva.

Art. 3.
(Prima elezione degli organi provinciali).

      1. Le prime elezioni degli organi della provincia di Bassano del Grappa hanno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 4.
(Nomina di un commissario governativo).

      1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
      2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.

Art. 5.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con proprio decreto, sentita la regione Veneto, adottano i provvedimenti necessari alla istituzione nella provincia di Bassano del Grappa degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, utilizzando il personale che, alla data del 1o gennaio 2006, ricopre un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Vicenza, Treviso e Padova.
      2. I Ministri competenti provvedono alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 6.
(Attribuzione per competenza di atti

ed affari amministrativi).

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di inizio del funzionamento della provincia di Bassano del Grappa, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli altri uffici ed organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Vicenza, Treviso e Padova e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 2 sono attribuiti alla competenza dei corrispondenti uffici ed organi della provincia di Bassano del Grappa.

 

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Art. 7.
(Risorse finanziarie della provincia di Bassano del Grappa).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Bassano del Grappa per il proprio funzionamento, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Vicenza, Treviso e Padova, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti nelle quattro province interessate e per il restante 10 per cento in proporzione all'estensione territoriale dei quattro enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. I contributi per lo sviluppo degli investimenti sono ripartiti in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi periferici dell'amministrazione dello Stato sono poste a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.